E’ stato consegnato ieri al Comune di Sciacca il documento relativo al Piano Paesaggistico Provinciale di Agrigento (territorio di Sciacca), preparato dal gruppo di lavoro interprofessionale degli Ordini e Collegi di Agronomi, Architetti, Geologi, Geometri, Periti Agrari e Ingegneri, che si era costituito a seguito dell’incontro, svoltosi a palazzo di città il giorno 13 dicembre, tra l’amministrazione comunale e i predetti ordini professionali, allo scopo di valutare la possibilità di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico nella formulazione con cui è stato recentemente pubblicato, ritenuta ampiamente penalizzante per la città.
I contenuti del documento elaborato dai tecnici nel corso della settimana intendono infatti consentire al comune di Sciacca di evidenziare, nel ricorso al T.A. R., tutta una serie di criticità del Piano che sta entrando in vigore, per tentare in extremis di ottenerne quelle modifiche ritenute necessarie a renderlo compatibile con le caratteristiche attuali del territorio di Sciacca ed evitare così effetti controproducenti a danno dello sviluppo economico e turistico della città, come da più parti temuto.
Si vorrebbe al contrario che “il Piano Paesaggistico sia autenticamente capace di tutelare le peculiarità ambientali del territorio e nel contempo indirizzare il Comune di Sciacca nella sua futura programmazione territoriale”.
Per il lettore che volesse approfondire i contenuti più squisitamente tecnici del documento inviato al Comune, ne riportiamo il testo in coda all’articolo.
In data odierna sull’argomento intervengono i due circoli cittadini di Fratelli d’Italia con un comunicato a firma dei rispettivi presidenti Ignazio Gallo ed Enzo Leone, i quali evidenziano che a tutt’oggi non si conoscono le intenzioni dell’amministrazione in merito alla volontà o meno di depositare ricorso al TAR entro e non oltre il 27/12/2021, nonostante la prima segnalazione via PEC al Sindaco dell’8 Novembre e successive segnalazioni pubbliche da parte di Fratelli d’Italia.
“ Siamo a conoscenza – è scritto nel comunicato – che il Sindaco in data 13/12/2021 ha avuto un incontro con i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali in merito a tale tematica, e che gli stessi ordini e collegi dopo ampia discussione, hanno già redatto e trasmesso in un documento unico rilevando tutta una serie di criticità che a quanto pare agiscono negativamente sul governo del territorio ed in particolar modo la possibilità di sviluppo in termini turistici, così come avevamo anticipato qualche mese fa”.
“A quanto pare, la stessa iniziativa anticipata pochi giorni fa dalla società “Mangia” sulla possibilità di realizzare un nuovo albergo rischia di essere inficiato dal più volte richiamato Piano Paesaggistico”.
“Pertanto – conclude la presa di posizione – visti i pochi giorni rimasti per concludere l’azione difensiva tramite TAR, si chiede all’amministrazione quali siano le intenzioni in merito alla questione sollevata, e di conoscere il contenuto della relazione redatta dai Collegi e Ordini professionali.
Non per ultimo, nel caso in cui l’amministrazione abbia già optato per il ricorso al TAR, si chiede quali siano le strategie adottate per incardinare il ricorso per il tramite dell’ufficio legale del Comune di Sciacca, il quale risulta essere già sofferente per le numerose pratiche a proprio carico e se per tale ovvi motivi, l’amministrazione abbia già provveduto a supportare l’ufficio tramite la nomina di un consulente esperto esterno, visto che la tematica non è di quelle trattate frequentemente dallo stesso ufficio legale”.
Qui di seguito i contenuti del documento predisposto dal gruppo di lavoro degli ordini professionali:
“Si premette che le categorie professionali rappresentate condividono pienamente i principi istitutivi di tale strumento di salvaguardia, volto alla tutela del territorio e delle sue peculiarità ambientali e culturali, ma, d’altro canto, lamentano un sostanziale ritardo nell’emanazione di detto strumento oltre che una mancata concertazione con i portatori d’interessi diffusi, come previsto per legge ai sensi dell’art. 144 del d.lgs 42/2004; tale concertazione avrebbe, fin da subito, portato alla emanazione di un piano largamente condiviso ed espressione democratica e civile degli interessi di sviluppo sostenibili provenienti dalle diverse realtà territoriali.
Dal confronto tra i componenti del gruppo di lavoro, tramite il supporto documentale del PP già pubblicato, sono emerse una serie di tematiche di carattere generale che trovano supporto nel Codice dei Beni Culturali ed Ambientali e che ravvisano la non perfetta collimazione del PP con i dettati di cui all’art. 143 del Codice, ed in particolare:
1. Le singole proposte e/o prescrizioni derivanti dall’accoglimento di alcune osservazioni depositate a seguito dell’adozione nel 2016 dove tratta e individua piccole ed ampie aree del territorio comunale, non risultano essere integralmente inserite nell’elaborato grafico (elaborato grafico non aggiornato); ciò conduce a mere difficoltà oggettive per la lettura degli elaborati che impediscono un’immediata valutazione e la effettiva individuazione e delimitazione delle aree e/o immobili che sono oggetto di puntuale disciplina come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PP e modificate dal decreto, sia in fase di consultazione da parte dei professionisti in fase progettuale che dagli stessi uffici preposti al rilascio di certificati di destinazione urbanistica;
2. Mancato richiamo di norme consolidate e sopravvenute tra il periodo dell’adozione e approvazione del Piano Paesaggistico, come ad esempio il D.A. 3000/2017 che richiama l’elenco delle attività non soggette a parere e/o a comunicazione nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui allegato “A” del DPR 31/2017, non perfettamente coerenti con le NTA di cui all’art. 20 delle NTA del PP;
3. L’assenza della perimetrazione delle aree urbane e di alcuni strumenti attuativi del comune di Sciacca, vigenti prima del 1975 e comunque sin dall’entra in vigore della ex Legge Galasso, così come previsto dall’art. 142 comma 2 lettere a), b) e c) del Codice dei beni Culturali, ha probabilmente causato una valutazione ed una elaborazione viziata del PP, creando delle incongruenze oggettive ai sensi del comma 2 dell’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 che prevede il rispetto delle esigenze di tutela e finalità di sviluppo territoriale sostenibile necesarie per lo sviluppo e la rivalutazione del territorio come le aree dell’ex Sitas, Parco delle Terme, aree consolidate su porzioni del territorio fronte mare da riordinare anche attraverso la redazione del PUDM, attività turistiche esistenti come albergo del Verdura e Sir Rocco Forte ed altre;
4. Errata ricognizione e rappresentazione delle Aree di interesse Archeologico, dei vincoli Archeologici diretti ed indiretti esistenti, nelle tavole di Analisi del P.P,. con conseguente applicazione di vincoli di tutela nelle tavole di Piano, Regimi Normativi, non rispondenti alle reali esigenze di tutela del territorio. Tali errate ricognizioni e rappresentazioni violano l’art. 143 comma c, del codice dei Beni culturali e del paesaggio, che prevede tra i requisiti minimi del piano una ricognizione di tali aree e la rappresentazione in scala idonea alla identificazione. Si segnala inoltre la incompletezza di alcune delle schede dell’Allegato Beni Archeologici ove mancano gli estremi del provvedimento di tutela ed è quindi impossibile verificare i dati relativi alle motivazioni, all’estensione e ubicazione del vincolo medesimo;
5. l’ampliamento della fascia di inedificabilità come disciplinata dall’art.15 della L.R. n.78/76, dalla L. n.431/85 e dalla successiva L.R. n.15/91, senza precisare le tipologie di intervento infrastrutturale primaria e secondaria al servizio degli insediamenti esistenti, e le opere finalizzate alla diretta fruizione del mare;
6. l’inserimento fra le aree con livello di tutela 2 e fra quelle di recupero di porzioni di territorio edificate (zona C.2-C.2.2), in corso di edificazione o in fase di approvazione, interessate da strumenti di pianificazione esecutiva e già dotati di autorizzazione paesaggistica conformata alle adottande prescrizioni normative del Piano Paesaggistico;
7. l’inserimento fra le aree con livello di tutela 2 e fra le aree di recupero dell’intera zona termale extraurbana (zona T.1 e T.2) di C.da Molinelli e Sovareto, interessata da strumenti di pianificazione esecutiva (SIAS, SITAS e Italia Turismo) già dotati di autorizzazione paesaggistica e, comunque, redatti adottando una disciplina fortemente limitativa (densità territoriale di mc./mq.0,25 e assoggettamento di mq.400,00/posto letto di superfici da riservare alle infrastrutture primarie e secondarie);
8. l’imposizione fra le aree con livello di tutela 2 dei limiti territoriali discendenti dal verbale n.71 del 22.11.2002, inseriti invece per il centro storico fra le aree con livello di tutela 1, ed in particolare nelle parti incidenti sull’ampliamento dell’area cimiteriale e la conseguente fascia di rispetto interessate da un procedimento già avviato da nonché nell’area termale extraurbana (T.1 e T.2) e nella fascia sud del P.P. di C.da Isabella, parti territoriali già dotati, con carattere di priorità, di rete fognaria a tutela del sottostante bacino idrotermale.
Per quanto detto sopra, dove si evidenziano gli elementi formali o meglio gli errori ed omissioni fortuite nella stesura del Piano, il gruppo di lavoro ha effettuato degli approfondimenti atti ad individuare elementi di non congruità con quanto sancito dall’art. 143 del più volte richiamato Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, ed in particolare, sulla scorta dell’esperienza iter procedurale degli altri Piani della Regione Siciliana; il gruppo si è concentrato sulle prescrizioni del livello di tutela 2 che sono dirette alla tutela dei paesaggi agricoli ed obbligano gli strumenti comunali a destinare tali aree agli usi previsti per le zone agricole o per parchi urbani e suburbani. Obbligo che deve essere assunto da parte dei Comuni in fase di adeguamento del PRG al PP approvato in via definitiva.
Tale approfondimento ci ha portato ad essere in sintonia con quanto riportato nel verbale del 27-07-2011 dal Gruppo Istruttorio “AREA SUD ORIENTALE” dell’Assessorato regionale in merito alla valutazione del PP della provincia di Siracusa dove, in sede di esame e valutazione degli ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa ai fini della loro adozione, evidenzia che, a seguito di note e circolari emesse dell’Assessorato Regionale. il PP non ha valore retroattivo ed obbliga di prevedere nei PP la destinazione agli usi previsti per le zone agricole o per parchi urbani e suburbani, esclusivamente in quelle aree che negli strumenti urbanistici attualmente vigenti sono classificate come Zone E, escludendo dalla prescrizione di cui al livello 2 anche quei territori che abbiano mutato destinazione urbanistica per effetto di piani comprensoriali, regolatori, particolareggiati e di lottizzazione, nei casi in cui siano stati definiti gli aspetti relativi alla stipula di convenzioni vigenti ed efficaci.
L’attività si è indirizzata sulle prescrizioni di livello di tutela 3 dove è previsto l’impedimento e/o la limitazione di interventi che vanno in contrasto con le esigenze normative vigenti in tema di Protezione Civile, di sviluppo del territorio sostenibile, del PAI e dell’uso del suolo. Infatti, in quest’ultimo caso, sono stati apposti vincoli boschivi e/o di rimboschimento in molte zone del territorio prive delle caratteristiche specifiche e diversamente vocate, per non escludere le disposizioni previste dalla Legge Regionale n°15 del 29-11-2005 che impone la redazione da parte dei comuni dei Piani Spiaggia ai sensi della L.R. N°15/2005.
Per tale motivo è auspicabile che il piano paesaggistico preveda in maniera decisa e costruttiva, la disciplina della fascia costiera tramite previsione d’interventi di recupero e riqualificazione sia delle aree compromesse dalla speculazione edilizia legalizzata, sia quelle ancora incontaminate da tutelare, restituendo cosi uno strumento attuativo di riferimento e linee guida per il comune di Sciacca per la stesura dei succitati “Piani Spiaggia / PUDM previsti dalla L.R. n°15/2005 e s.m.i. nel rispetto delle norme di tutela e sostenibilità territoriale ed ambientale.
In particolare si ritiene che, in contrasto con quanto previsto dal D.lgs 42/2004 art. 143 comma 2 punto c (che prevede: “il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli”) il presente piano paesaggistico non fornisce elementi utili per il recupero e la riqualificazione di quelli che di fatto sono veri e propri “insediamenti costieri” che da più di trent’anni fanno parte del territorio e che sono sorti tramite piani di lottizzazione dotati di Nulla Osta, singole autorizzazioni di ristrutturazione o rifacimento di edifici sorti antecedentemente al 1976.
Nello specifico, le zone da sottoporre a recupero e riqualificazione risultano essere quelle edificate nelle fascia costiera. Il mancato inserimento di dette zone fra le aree soggette a recupero (come inteso dall’Art. 20 delle N.d.A.) è causa di permanenza perpetua di tutti quei detrattori ambientali e paesaggistici in atto presenti. Tali zone sono state per la maggior parte vincolate come zone di Tutela 3, ed in piccola parte zone di Tutela 2. Conseguenza inevitabile alle attuali previsioni del PP sarà l’amplificarsi dei detrattori ambientali e paesaggistici in atto presenti generati dall’aumento del degrado e della vetustà degli immobili, oltre all’impossibilità di completare le opere di urbanizzazione primaria (apertura di strade o piste, infrastrutture a rete) o trasformazioni edilizie o urbanistiche, anche migliorative, espressamente vietate per le zone di Tutela 3, condannando tali aree al degrado ed alla fatiscenza in aperto contrasto con la spirito del D.lgs 42/2004.
In conclusione, per tutto ciò riportato in precedenza, si ritiene che nel PP provinciale vi sono prescrizioni in contrasto con il comma 4 dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004 il quale prevede la tutela e le finalità di sviluppo territoriale sostenibile di aree che non sono ad oggi interessate da specifici procedimenti o provvedimenti già emessi e che invece risultano disciplinate dal PP con delle norme di attuazione che lasciano ampi spazi alla arbitrarietà interpretativa. Infatti, tali norme, riferendosi ai vari paesaggi locali, dove ogni soggetto attuatore/esecutore dovrà costantemente misurarsi, daranno, possibilmente, seguito a fuorvianti e poco chiare interpretazioni di merito, determinando probabilmente una non corretta attuazione dello stesso Piano.
Inoltre, si avverte una sensibile sproporzione tra l’impalcatura organizzativa e metodologica di redazione e le proposte progettuali; si nota una sensibile discordanza tra i fondamentali principi enunciati in “premessa” e le scelte progettuali del Piano che sostanzialmente applicano a macchia di leopardo le leggi vincolistiche dettate dall’art. 142 del Codice. All’articolata e ricca individuazione ed elencazione delle “componenti dei paesaggi” corrisponde una povertà di soluzioni progettuali che disperdono gran parte delle conoscenze acquisite; non si vedono le “espressioni d’identità dei paesaggi”; non si vedono le “peculiarità dei paesaggi” ma ampie generalizzazioni.
I Paesaggi Locali individuati non sono rappresentativi degli auspicati caratteri tipologici e di rilevante integrità paesaggistiche; non sono individuabili gli indirizzi e i criteri di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con le norme di tutela.
È auspicabile avviare con chi di dovere un confronto costruttivo e di concertazione ai sensi dell’art. 144 del codice, anche se questa è avvenuta in un prima fase della stesura del PP convocando, impropriamente solo le amministrazioni locali, cercando viceversa, nei modi previsti dalla Legge, un percorso di confronto tra i vari operatori (amministrazioni comunali, soprintendenza bb.cc.aa. e portatori d’interessi) che consenta la rettifica in corso d’opera del PP, col fine di evitare di ottenere un provvedimento regionale che, pur salvaguardando il territorio, lo mortifica e lo inviluppa nei suoi aspetti di sviluppo economico sostenibile.
Inoltre, si ritiene opportuno valutare la reale interazione tra il PP e gli Studi Agricoli Forestali già redatti dai comuni interessati ai sensi della L.R. 15/91, al fine di verificare la reale destinazione agronomica dei suoli.
Per quanto sopra esposto, si produce questo documento al fine di consentire i comune di Sciacca di evidenziare le criticità sopra esposte in fase di eventuale ricorso al TAR, con l’auspicio di ottenere un piano capace di tutelare le peculiarità ambientali del territorio e nel contempo indirizzare il Comune di Sciacca nella futura programmazione territoriale sulla stessa scia avviata negli anni ’70 auto candidandosi come terzo polo turistico della Regione Siciliana.”
