Fabio Termine rimane sindaco di Sciacca.

Quelle che seguono sono le 33 pagine della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo per la Sicilia (seconda sezione) ha rigettato in parte il ricorso di Ignazio Messina, ritenendo altresì infondati i presupposti del ricorso aggiuntivo che l’avvocato Stefano Polizzolo per conto di Messina aveva introdotto dopo la verificazione delle schede elettorali avvenuto in Prefettura.

Le risultanze del primo turno elettorale non vengono pertanto modificate, ragion per cui è legittimo il risultato del secondo turno di ballottaggio vinto da Fabio Termine su Ignazio Messina.

Adesso Messina potrebbe appellarsi al Consiglio di Giustizia Amministra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Messina Ignazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

  • il Comune di Sciacca (Consiglio comunale di Sciacca), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
  • l’Ufficio centrale elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sciacca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
    nei confronti
    di:
  • Termine Fabio, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da

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Registri di Giustizia;

  • Patti Salvino, Gulotta Valeria, Fisco Giovanni Luca, Sinagra Agnese, Mannino Salvatore, Sabella Francesco e Dimino Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
  • Campione Calogera Daniela, Modica Gabriele, Curreri Alessandro, Certa Antonino, Ambrogio Giuseppe, Leonte Fabio Michele, Santangelo Carmela Maria, Grassadonio Alessandro, Bentivegna Pasquale, Venezia Antonino, Bivona Ignazio, Brucculeri Raimondo, Catanzaro Clelia, La Barbera Luca, Maniscalco Isidoro, Bellanca Filippo, Manoracchia Paolo, Maglienti Lorenzo, Blò Maurizio Michele, Bono Calogero Filippo, Cognata Gaetano, Catanzaro Giuseppe e Ruffo Giuseppe, non costituiti in giudizio;
    per l’annullamento:
    a) con riguardo al ricorso introduttivo:
  • del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il turno di ballottaggio del 2 luglio 2022 – Elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sciacca del 12.06.2022 e del 26 giugno 2022 – Provincia di Agrigento – Mod. n. 41 – Sb, a mezzo del quale, dopo avere riassunto i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, si è proceduto alla proclamazione degli eletti ed è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Fabio Termine e sono stati, altresì, proclamati eletti i n. 24 consiglieri comunali;
  • del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il primo turno elettorale del 14 giugno 2022 – Elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sciacca del 12.06.2022 – Provincia di Agrigento – Mod. n. 41 – CS, a mezzo del quale, dopo avere riassunto i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco, delle Liste collegate e dei candidati al Consiglio, sono stati individuati i candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio ed è stato

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disposto il relativo turno di ballottaggio;

  • del prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali – Mod. n. 41 – CS/1, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco;
  • dei verbali delle operazioni elettorali degli Uffici elettorali delle Sezioni nn. 5, 11, 12, 23, 28, 34, 40, 16, 35, 37, 39, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 36 e 41;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
    e per la correzione
    del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Sciacca, già al primo turno, del ricorrente;
    nonché per la conseguente attribuzione
    alle Liste n. 6 “Onda”, n. 8 “Insieme X Sciacca”, n. 9 “Messina Sindaco”, n. 10 “Sciacca Terme Rinasce” e n. 11 “Venti Ventidue”, collegate al candidato Sindaco Messina, dei due terzi dei seggi assegnati al Consiglio comunale, assegnandoli tra le liste ed i relativi candidati in base ai quozienti di lista ed individuali riportati e risultanti dal Verbale dell’Ufficio Centrale elettorale del Primo turno di votazione;
    b) con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento
  • del Verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il turno di ballottaggio del 2 luglio 2022 – Elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sciacca del 12.06.2022 e del 26 giugno 2022 – Provincia di Agrigento – Mod. n. 41 – Sb, a mezzo del quale, dopo avere riassunto i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, si è proceduto alla proclamazione degli eletti e precisamente è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Fabio Termine e sono stati, altresì, proclamati eletti i 24 consiglieri comunali;
  • del Verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il primo turno elettorale del 14 giugno 2022 – Elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio

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Comunale di Sciacca del 12.06.2022 – Provincia di Agrigento – Mod. n. 41 – CS, a mezzo del quale, dopo avere riassunto i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco, delle liste collegate e dei candidati al Consiglio, sono stati individuati i candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio ed è stato disposto il turno di ballottaggio;

  • del prospetto dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali – Mod. n. 41 – CS/1, a mezzo del quale sono stati riassunti i voti di preferenza riportati dai candidati alla carica di Sindaco;
  • dei Verbali delle operazioni elettorali degli Uffici elettorali delle Sezioni nn. 5, 11, 12, 23, 28, 34, 40, 16, 35, 37, 39, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 36 e 41;
  • di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
    e per la correzione
    del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione, con la conseguente proclamazione alla carica di Sindaco di Sciacca, già al primo turno, del ricorrente;
    nonché per la conseguente attribuzione
    alle Liste n. 6 “Onda”, n. 8 “Insieme X Sciacca”, n. 9 “Messina Sindaco”, n. 10 “Sciacca Terme Rinasce” e n. 11 “Venti Ventidue”, collegate al candidato Sindaco Messina, dei due terzi dei seggi assegnati al Consiglio comunale, assegnandoli tra le liste ed i relativi candidati in base ai quozienti di lista ed individuali riportati e risultanti dal verbale dell’Ufficio Centrale elettorale del primo turno di votazione;
    c) con riguardo al ricorso incidentale (proposto dai controinteressati Patti Salvino, Gulotta Valeria, Fisco Giovanni Luca, Sinagra Agnese, Mannino Salvatore, Sabella Francesco e Dimino Francesco), per l’annullamento:
  • del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il primo turno elettorale del 14 giugno 2022 – Elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio

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Comunale di Sciacca del 12.06.2022 – Provincia di Agrigento – Mod. n. 41 – CS, nella parte in cui sono stati attributi al candidato Termine n. 8.019 voti in luogo di n. 8.035 voti;

  • dei verbali delle operazioni elettorali degli Uffici elettorali delle Sezioni nn. 11, 12,16, 28, 34, 37, 39 e 40;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
    e per la conferma
    dell’elezione alla carica di Sindaco del Comune di Sciacca del sig. Fabio Termine; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri Termine Fabio, Patti Salvino, Gulotta Valeria, Fisco Giovanni Luca, Sinagra Agnese, Mannino Salvatore, Sabella Francesco e Dimino Francesco, nonché dell’Ufficio centrale elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Sciacca;
    Visto il ricorso incidentale e i relativi allegati;
    Vista l’ordinanza collegiale n. 3122 del 10 novembre 2022;
    Visti gli esiti della verificazione;
    Viste le memorie delle parti costituite;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
  1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente è insorta avverso gli atti in epigrafe
    indicati, rappresentando quanto segue:
  • di aver ottenuto, al primo turno di votazione per l’elezione a Sindaco di Sciacca, n. 8697 voti, pari al 39,9% dei voti validi;
  • di non essere stato eletto al turno di ballottaggio;
  • che, con ulteriori n. 18 voti, sarebbe stato tuttavia eletto Sindaco del suddetto

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Comune già al primo turno;

  • che, a seguito di accesso agli atti, ha rilevato diversi errori nell’attribuzione dei voti, senza i quali sarebbe stato eletto Sindaco già nel primo turno di votazione.
    Ciò posto, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
    1.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «errata mancata assegnazione al primo turno dei voti validamente espressi per il candidato Sindaco Ignazio Messina – Errata assegnazione dei voti espressi per il candidato Sindaco Fabio Termine – Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49 del d.p.reg. n. 3/1960 e ss.mm.e ii.- Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 35/1997 e ss.mm. e ii. – Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 7/1992 – Violazione del principio del favor voti – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti – Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37del t.u. reg. n. 3/1960 (decreto del Presidente della Regione Sicilia 20.08.1960 n.3) e degli artt.47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.p.r. n. 570/1960 e ss.mm. e ii.-omessa istruttoria», il ricorrente ha contestato:
  • la mancata attribuzione di n. 10 voti nella Sezione n. 5, con conseguente necessità di un nuovo scrutinio, in quanto: a. le preferenze per le liste collegate al ricorrente sono n. 56; b. tenuto conto della doppia preferenza, i voti ai consiglieri non avrebbero potuto essere più di 112; c. alle suddette liste sono stati attribuiti n. 131 voti; d. conseguentemente, non sono stati assegnati i voti di n. 10 schede alle liste collegate al ricorrente;
  • le seguenti fattispecie di schede, qualificate schede nulle in sede di scrutinio, ma ritenute valide dal ricorrente:
    i. schede con contrassegno apposto su due liste collegate al ricorrente, così suddivise: Sez. 11 (2 voti); Sez. 12 (1 voto); Sez. 34 (1 voto); Sez. 16 (1 voto, con l’espressione di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste); Sez. 35 (1 voto, con l’espressione di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste); Sez. 37 (1 voto, con l’espressione di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste);

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ii. schede con indicazione del nome del ricorrente e voto a due liste collegate allo stesso, così suddivise: Sez. 23 (3 voti); Sez. 34 (2 voti); Sez. 40 (3 voti); Sez. 16 (1 voto); Sez. 35 (1 voto); Sez. 37 (1 voto);
iii. schede con indicazione del nome del ricorrente e voto a due candidati di una lista collegata, ma nello spazio destinato ad altra lista (1 voto alla Sez. 40);
iv. schede che riportano fuori dal riquadro della preferenza per il consiglio comunale la scritta “Messina”, così suddivise: Sez. 16 (1 voto); Sez. 35 (1voto); Sez. 37 (1 voto);
v. schede con indicazione del nome del ricorrente e un segno grafico fuori dallo spazio destinato per l’espressione di voto delle liste (n. 2 voti alla Sez. 39);
vi. schede con indicazione del simbolo della lista “Sciacca Terme Rinasce”, con indicazione di un candidato della suddetta lista e indicazione di un ulteriore candidato della lista, quest’ultimo tuttavia riportato nello spazio di altra lista della medesima coalizione (n. 2 voti alla Sez. 39);

  • la presenza di n. 30 schede che il Presidente della Sez. 28 ha inserito tra i voti contestati e non attribuiti al ricorrente; di queste, n. 24 schede avrebbero dovuto essere attribuite al ricorrente, in quanto: a. n. 2 schede riportano il voto per il ricorrente quale candidato Sindaco, unitamente al voto per due liste collegate al diverso candidato Sindaco Termine Fabio; b. n. 22 schede riportano segni sui simboli di liste collegate al ricorrente, senza che fosse indicata la preferenza per il ricorrente quale candidato Sindaco (precisamente: n. 7 schede con voto alla lista “Messina Sindaco”; n. 5 schede con voto alla lista “Insieme per Sciacca”; n. 4 schede con voto alla lista “Onda”; n. 2 schede con voto alla lista “Sciacca Terme Rinasce”; n. 4 schede con voto alla lista “Ventiventidue”.
    1.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 34, 36, 37 del t.u. reg. n. 3/1960 (decreto del Presidente della Regione Sicilia 20.08.1960 n.3) e degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70 del d.p.r. n. 570/1960 e ss.mm.e ii. – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di

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trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali – violazione del principio di genuinità del risultato elettorale – Eccesso di potere – Omessa istruttoria», il ricorrente ha contestato una serie di vizi, chiedendo il riconteggio dei propri voti.
I suddetti vizi sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

  • in alcune Sezioni il numero di schede scrutinate indicate a verbale non corrisponde al numero di elettori che hanno esercitato il diritto di voto (si tratta del fenomeno delle cc.dd. “schede ballerine”). Il riferimento è, in particolare:
    a. alla Sez. n. 8, in cui le schede scrutinate sono n. 518, a fronte di n. 520 votanti; inoltre a fronte di n. 890 schede autenticate e di n. 518 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate avrebbero dovuto essere n. 372, per un complessivo numero di schede restituite pari a n. 432 (alle predette n. 372 schede autenticate e non votate avrebbero dovuto, infatti, sommarsi le n. 60 schede non autenticate), e non n. 430, come invece indicato nel verbale (il ricorrente ha individuato quindi n. 2 “schede ballerine”);
    b. alla Sez. n. 13, in cui, a fronte di n. 920 schede autenticate e di n. 609 schede scrutinate, le schede scrutinate e non votate sono indicate in n. 312 (il ricorrente ha individuato quindi n. 1 “scheda ballerina”);
    c. alla Sez. n. 14, in cui a fronte di n. 665 schede autenticate e n. 414 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 252 (il ricorrente ha individuato quindi n. 1 “scheda ballerina”);
    d. alla Sez. n. 15, in cui a fronte di n. 995 schede autenticate e n. 670 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 332 (il ricorrente ha individuato quindi n. 7 “schede ballerine”);
    e. alla Sez. n. 19, in cui a fronte di n. 1005 schede autenticate e n. 677 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 319 (il ricorrente ha individuato quindi n. 9 “schede ballerine”);
    f. alla Sez. n. 22, in cui a fronte di n. 747 schede autenticate e n. 496 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 250 (il ricorrente ha individuato quindi n. 1 “scheda ballerina”);

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g. alla Sez. n. 26, in cui a fronte di n. 824 schede autenticate e n. 544 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 282 (il ricorrente ha individuato quindi n. 2 “schede ballerine”);
h. alla Sez. n. 32, in cui a fronte di n. 814 schede autenticate e n. 536 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 278 (il ricorrente ha individuato quindi n. 1 “scheda ballerina”);
i. alla Sez. n. 33, in cui a fronte di n. 788 schede autenticate e n. 511 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 279 (il ricorrente ha individuato quindi n. 2 “schede ballerine”);
l. alla Sez. n. 36, in cui a fronte di n. 766 schede autenticate e n. 502 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 268 (il ricorrente ha individuato quindi n. 4 “schede ballerine”);
m. alla Sez. n. 40, in cui a fronte di n. 631 voti per i candidati Sindaco e n. 11 schede non valide, le schede scrutinate sono indicate in n. 631 (il ricorrente ha individuato quindi n. 11 “schede ballerine”);
n. alla Sez. n. 41, in cui a fronte di n. 1039 schede autenticate e n. 754 schede scrutinate, le schede autenticate e non votate sono indicate in n. 285;

  • in altre i verbali sono stati ritenuti inattendibili in quanto:
    a. dal verbale della Sez. n. 9 non emerge il numero di schede pervenute e consegnate;
    b. dal verbale della Sez. n. 25 risulta che: a fronte di n. 829 elettoriiscritti, sono pervenute n. 800 schede per n. 524 votanti effettivi; ne sono state riconsegnate n. 305 vidimate e non votate, e n. 10 non vidimate e non votate, e non n. 276 schede;
  • in altre ancora non vi è coincidenza tra il numero di votanti e il numero delle schede votate; in particolare:
    a. alla Sez. n. 17 non è stato indicato il numero delle schede non votate e restituite; b. alla Sez. n. 20 è indicato il numero delle schede autenticate (n. 1088 schede) e scrutinate (n. 470 schede), senza che sia presente ogni altra indicazione con

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riguardo alle schede vidimate e non votate né su quelle assegnate e non vidimate;
c. alla Sez. n. 28 non vi è contezza delle schede vidimate e non votate, né di quelle assegnate alla Sezione e non vidimate;
d. alla Sez. n. 31, a fronte di n. 900 schede autenticate e n. 588 schede scrutinate, sono state indicate n. 299 schede autenticate e non votate e n. 29 schede non vidimate e non votate;
e. alla Sez. n. 35, a fronte di n. 890 schede autenticate, sono state indicate n. 598 schede scrutinate, ma non risultante le schede vidimate e non votate, né quelle assegnate e non vidimate.
1.3. Ciò posto, il ricorrente ha:

  • formulato un’istanza di verificazione in merito alle proprie doglianze;
  • chiesto, nel merito, di annullare gli atti impugnati e di disporre, conseguentemente, la sua nomina a Sindaco del Comune di Sciacca (salvo un eventuale ballottaggio in caso di parità di voti validi).
  1. Si è costituito il controinteressato sig. Termine, con atto di mera forma.
  2. Si è altresì costituito l’Ufficio centrale elettorale, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
  3. Si sono quindi costituiti, con contestuale presentazione di ricorso incidentale, i controinteressati Sinagra, Gulotta, Dimino, Patti, Mannino, Fisco e Sabella.
    Il ricorso incidentale è affidato a un unico motivo in diritto, così rubricato: «sull’illegittima mancata attribuzione al Sindaco Termine di complessivi 16 voti. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 35/1997. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 7/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 e 38 del t.u. reg.le di cui al d.p.reg.sic. 20 agosto 1960 n. 3. Errata applicazione del principio del favor voti. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti».
    In particolare, i ricorrenti incidentali hanno sostenuto che il candidato Sindaco Termine avrebbe avuto diritto ad ulteriori n. 16 voti, con conseguente aumento dello scarto tra la cifra elettorale conseguita dal ricorrente in via principale e la

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soglia del 40% dei voti validi, necessaria per la proclamazione già al primo turno. Essi hanno individuato le seguenti fattispecie di schede qualificate come nulle in sede di scrutinio, ma ritenute, invece, valide:
i. schede con contrassegno apposto su due liste collegate al candidato sindaco Termine, così suddivise: Sez. 11 (1 voto); Sez. 12 (1 voto); Sez. 16 (1 voto, con l’espressione di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste); Sez. 28 (2 voti); Sez. 34 (1 voto); Sez. 37 (1 voto, con l’espressione di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste);
ii. schede con indicazione del candidato Sindaco Termine e voto a due liste collegate allo stesso, così suddivise: Sez. 16 (1 voto); Sez. 34 (1 voto); Sez. 37 (1 voto); Sez. 40 (1 voto);
iii. schede che riportano fuori dal riquadro della preferenza per il consiglio comunale la scritta “Termine”, così suddivise: Sez. 16 (1 voto); Sez. 37 (1 voto);
iv. schede con indicazione del candidato Sindaco Termine e un segno grafico fuori dallo spazio destinato per l’espressione di voto delle liste (Sez. 39; 1 voto);
v. schede con indicazione del simbolo di una delle liste a sostegno del candidato Sindaco Termine, con indicazione di un candidato della suddetta lista e indicazione di un ulteriore candidato della lista, quest’ultimo tuttavia riportato nello spazio di altra lista della medesima coalizione (Sez. 39; 1 voto);
vi. schede con voti di preferenza di un candidato di una lista a sostegno del candidato Sindaco Termine indicati nello spazio appartenente ad altre liste, mentre risultava tracciato il segno di scelta sul nome del suddetto candidato sindaco (Sez. 40, 1 voto).
Ciò posto, i ricorrenti in via incidentale hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con la conferma della proclamazione del sig. Termine a Sindaco di Sciacca.

  1. Il sig. Termine, con memoria:
  • in via preliminare, ha eccepito:

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a. l’irricevibilità del ricorso introduttivo, perché depositato il 30 luglio 2022, nonostante la proclamazione a Sindaco del citato controinteressato fosse avvenuta il 28 giugno 2022;
b. l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto di natura esplorativa;
c. la parziale inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo perché:
c1. quanto alle sezioni nn. 11, 12, 23, 34, 40, 16, 35, 37 e 39, privo di un attendibile principio di prova a sostegno delle censure dedotte;
c2. quanto alle rimanenti Sezioni nn. 5 e 28, non in grado di superare la prova di resistenza;
d. l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso introduttivo perché contenente domande incompatibili tra loro;

  • nel merito:
    a. ha argomentato sull’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
    b. ha sostenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 4, L.R. n. 35/1997, che dispone la proclamazione al primo turno del candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, sempreché pari ad almeno il 40% dei medesimi voti validi.
  1. Con successiva memoria, l’Ufficio centrale elettorale ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva; ha, altresì, argomentato in ordine all’infondatezza dei ricorsi, principale ed incidentale.
  2. Il ricorrente principale ha prodotto una memoria, con la quale:
  • ha contestato le eccezioni mosse dal sig. Termine ed ha altresì sostenuto l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale da questi articolata;
  • ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, perché di carattere esplorativo.
  1. Con memoria di replica, il sig. Termine ha ribadito le proprie eccezioni e difese. 7. Con ordinanza n. 3122 del 10 novembre 2022, la Sezione ha disposto:
  • a parte ricorrente di produrre copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata ad uno dei controinteressati;

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  • una verificazione con riguardo alle Sezioni nn. 11, 12, 16, 23, 28, 34, 35, 37, 39 e 40, con riguardo alle fattispecie riconducibili:
    a. quanto al ricorso introduttivo, delle schede riconducibili alle fattispecie indicate alle lettere nn. i., ii., iii., e vi. del superiore paragrafo n. 1.1., nonché, quanto alla Sez. n. 28, alle schede riportate nella lettera b. del relativo sottoparagrafo;
    b. quanto al ricorso incidentale, alle fattispecie – sostanzialmente analoghe rispetto a quelle del ricorso introduttivo – di cui alle lettere nn. i., ii, v. e vi. del superiore paragrafo n. 4.
  1. In adempimento all’ordinanza istruttoria:
  • il ricorrente ha depositato copia del superiore avviso di ricevimento, da cui risultava la restituzione al mittente della originaria notificazione ed evidenza della rinnovazione della notifica (al medesimo indirizzo di residenza), nonché del relativo avviso di ricevimento;
  • la Prefettura di Agrigento, incaricata della verificazione, ha prodotto i relativi plichi, aperti in data 9 gennaio 2023, previa convocazione delle parti.
  1. Il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti, ha sostenuto ulteriori profili di illegittimità del procedimento elettorale, asseritamente individuati all’esito della superiore verificazione.
    9.1. Il suddetto ricorso per motivi aggiunti consta di un unico motivo di diritto, rubricato: «Errata mancata assegnazione al primo turno dei voti validamente espressi per il candidato Sindaco Ignazio Messina – Errata assegnazione dei voti espressi per il candidato Sindaco Fabio Termine – Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 44 e 49del d.p.reg. n. 3/1960 e ss.mm.e ii.- Violazione e falsa applicazione della l.r.n.35/1997e ss.mm.e ii.- Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 7/1992 – Violazione del principio del favor voti – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti – Violazione e falsa applicazione degli artt.31, 32, 33, 34, 36, 37 del t.u.reg. n. 3/1960 (decreto del Presidente della Regione Sicilia 20.08.1960 n.3) e degli artt. 47, 51, 53, 63, 68, 70

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del d.p.r. n. 570/1960 e ss.mm.e ii.- Omessa istruttoria».
Il ricorrente ha rappresentato che, all’esito della verificazione, sono state individuate ulteriori schede (in tesi) corrispondenti alle tipologie individuate con l’ordinanza n. 3122/2022; in particolare:
i. con riferimento alla Sez. 12, ha ritenuto che fosse riconducibile a quanto indicato nella superiore ordinanza anche una scheda con le seguenti caratteristiche: «crocesegno sul simbolo della lista “Onda Messina Sindaco” con l’indicazione di voto espressa nello spazio riservato all’espressione di preferenza per i candidati al consiglio Comunale in favore di “Stefano Soldano” ed un secondo crocesegno sulsimbolo della lista “Messina Sindaco” con l’indicazione di voto espressa nello spazio riservato all’espressione di preferenza per i candidati al consiglio Comunale in favore di “Ignazio Messina”, liste entrambe collegate al candidato Sindaco Ignazio Messina»;
ii. con riferimento alla Sez. 16, ha ritenuto che fossero riconducibili a quanto indicato nella superiore ordinanza istruttoria n. 4 schede e non n. 2 schede, come rappresentato con il ricorso introduttivo. Le due schede ulteriori rinvenute hanno le seguenti caratteristiche:
a. una scheda reca «un crocesegno sul candidato Sindaco Ignazio Messina ed altresì un crocesegno sul simbolo della lista “Onda Messina Sindaco” con annessa espressione di voto in favore di “Alessandro Grassadono” e un altro crocesegno sul simbolo della lista “ventiventidue”, con annessa espressione di voto in favore di “frene Pumilia”, liste entrambe collegate al candidato Sindaco Ignazio Messina”» e sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui al punto ii dell’ordinanza (“n. 1 scheda che riportava segnate due Liste collegate al Sindaco Messina e preferenza per quest’ultimo”);
b. l’altra «reca un crocesegno sul simbolo della lista “Messina Sindaco” con annessa preferenza per “Messina” e un altro crocesegno sul simbolo della lista “Onda Messina Sindaco” con annessa preferenza per “Paolo La Bella”, liste entrambe collegate al candidato Sindaco Ignazio Messina» e sarebbe riconducibile

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alla fattispecie di cui al punto i dell’ordinanza («n. 1 scheda nella quale erano state segnate due Liste collegate al candidato Sindaco Messina con espressione di voto per un consigliere appartenente ad una delle due Liste»);
iii. con riferimento alla Sez. 28:
a. ha individuato n. 2 schede, non trasmesse, ritenute riconducibili alle fattispecie individuate nell’ordinanza. Si tratta di:
a1. una scheda con «un crocesegno sul simbolo della lista “Messina Sindaco” e un crocesegno sul nome del candidato Sindaco Ignazio Messina, nonché un crocesegno sulla lista “Giorgia Meloni Fratelli d’Italia” con annessa preferenza per “Venezia”, collegata al candidato sindaco Matteo Mangiacavallo»;
a2. una scheda con «un crocesegno sul simbolo della lista “Onda Messina Sindaco”, con annessa preferenza “Indelicato” e un crocesegno sul nome del candidato Sindaco Ignazio Messina, nonché un crocesegno sulla lista “Mizzica” con annessa preferenza per “Campione”, lista collegata al candidato Sindaco FabioTermine»;
b. ha ritenuto di formulare motivi aggiunti “prudenzialmente” anche sulle n. 9 schede trasmesse dalla Prefettura, in quanto ritenute riconducibili alle tipologie descritte con il ricorso introduttivo;
iv. con riferimento alle Sezz. nn. 34 e 35, ha ritenuto di formulare ancora una volta “prudenzialmente” motivi aggiunti con riguardo alle schede trasmesse dalla Prefettura, ritenendole comunque riconducibili alla più volte citata ordinanza istruttoria;
v. con riferimento alla Sez. 37:
a. ha individuato n. 8 schede, non trasmesse, ritenute riconducibili alle fattispecie individuate nell’ordinanza. Si tratta di:
a1. n. 5 schede che recano un crocesegno sulla lista “Messina Sindaco” e la preferenza per un candidato al consiglio comunale;
a2. n. 1 scheda che «reca un crocesegno sul simbolo della lista “Messina Sindaco”

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e accanto la preferenza per “Ignazio Messina”, nonché un crocesegno sul simbolo della lista Mangiacavallo sindaco collegata con il candidato sindaco Matteo Mangiacavallo»;
a3. n. 1 scheda che « reca un crocesegno sul simbolo della lista “Messina Sindaco” e una preferenza per “Catanzaro Debora” espressa accanto al simbolo della lista PD non crocesegnato e collegata con il candidato sindaco Fabio Termine»;
a4. n. 1 scheda che reca un «crocesegno accanto al simbolo della lista “Messina Sindaco»;
b. ha ritenuto di formulare motivi aggiunti “prudenzialmente” anche sulla scheda trasmessa dalla Prefettura, in quanto ritenuta riconducibile alle tipologie descritte con il ricorso introduttivo;
vi. quanto alla Sez. 40, ha contestato la mancata trasmissione di n. 1 scheda, recante le seguenti caratteristiche: «un crocesegno sul simbolo della lista “Messina Sindaco” e accanto la preferenza per “Ignazio Messina”, nonché la preferenza per “Calogero Catanzaro” accanto al simbolo non crocesegnato della lista PD, quest’ultima collegata al candidato sindaco Fabio Termine».
9.2. Ciò posto, il ricorrente ha insistito per la verificazione con riguardo a tutte le Sezioni e per tutti i vizi indicati con il ricorso introduttivo (anche quelli per i quali non era stata originariamente disposta l’istruttoria) e con il ricorso per motivi aggiunti.

  1. In prossimità dell’udienza pubblica, il sig. Termine ha presentato una memoria, con la quale, oltre a insistere nelle precedenti difese:
  • ha mosso ulteriori censure di carattere preliminare con riguardo:
    a. all’irricevibilità – o comunque all’inammissibilità – del ricorso per motivi aggiunti in quanto irritualmente proposto con previa notifica e successivo deposito e comunque in quanto depositato il 20 gennaio 2023, laddove le operazioni di verificazione si sono concluse il 12 dicembre 2022;
    b. all’inammissibilità del ricorso per il mancato superamento della prova di resistenza all’esito delle operazioni di verificazione;

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c. all’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti laddove esso ha contestato ulteriori n. 11 schede per vizi del tutto diversi rispetto a quelli oggetto del ricorso principale;

  • ha sostenuto l’infondatezza nel merito del ricorso, anche all’esito della verificazione.
  1. Con memoria di replica il ricorrente ha insistito nelle proprie difese, anche con riguardo all’esperimento di una seconda verificazione; ha, altresì, contestato le nuove eccezioni del sig. Termine.
  2. All’udienza pubblica del 24 marzo 2023, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
    DIRITTO
  3. Il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, verte sulla pretesa irregolarità delle operazioni di voto per l’elezione a Sindaco nel Comune di Sciacca e, in
    particolare, sulla circostanza che il ricorrente avrebbe – in tesi – dovuto essere eletto Sindaco già al primo turno, senza accedere al successivo ballottaggio (che ha visto vincitore il controinteressato, sig. Termine), in ragione del fatto che, al suddetto primo turno, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere una percentuale di preferenze pari ad almeno il 40% dei voti validi, necessaria per addivenire all’immediata proclamazione ex art. 3, co. 4, L.R. n. 35/1997.
  4. Vanno, anzitutto, affrontate le seguenti questioni di carattere preliminare, sollevate dalle parti:
    a. l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio centrale elettorale;
    b. le eccezioni di irricevibilità, mosse dal sig. Termine tanto con riguardo al ricorso introduttivo, quanto con riguardo al ricorso per motivi aggiunti (in quest’ultimo caso l’eccezione è stata anche declinata in termini di inammissibilità per l’irrituale modalità di proposizione del ricorso per motivi aggiunti);
    c. le eccezioni incrociate di inammissibilità, inerenti tanto al ricorso introduttivo quanto a quello incidentale, in ragione del loro carattere asseritamente esplorativo;

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d. le eccezioni di inammissibilità parziale del ricorso introduttivo con riguardo:
d1. alla pretesa mancanza di un principio di prova attendibile a sostegno delle censure dedotte;
d2. all’incapacità del primo motivo di ricorso, sfrondato dalle doglianze infondate, di superare la prova di resistenza, anche all’esito delle risultanze della verificazione;
d3. all’incompatibilità tra le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso introduttivo e la richiesta di mera correzione del risultato elettorale;
e. l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti perché volto a contestare vizi ulteriori rispetto a quelli rilevati con il ricorso introduttivo.
2.1. Va, anzitutto, correttamente determinato il perimetro soggettivo del presente giudizio, scrutinando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio elettorale centrale, che va accolta per le seguenti ragioni.
L’Ufficio resistente non rientra tra i soggetti destinatari della notificazione del ricorso e del correlato decreto presidenziale di fissazione di udienza e nomina del relatore di cui all’art. 130, co. 3, lett. a), c.p.a.; disposizione che individua, piuttosto, quale destinatario della suddetta notificazione «l’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni».
Ne discende l’estromissione dal presente giudizio dell’Ufficio elettorale centrale perché privo di legittimazione passiva (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, sez. I, 13 gennaio 2021, n. 122).
2.2. Possono ora analizzarsi le censure di irricevibilità, mosse dal controinteressato sig. Termine tanto con riguardo al ricorso introduttivo, quanto con riguardo al ricorso per motivi aggiunti.
2.2.1. Quanto al ricorso introduttivo, ne è stata sostenuta l’irricevibilità per tardività perché depositato il 30 luglio 2022, laddove la proclamazione del Sindaco di Sciacca risale al 28 giugno 2022, con conseguente superamento del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso in materia elettorale ex art. 130, co. 1, lett. a), c.p.a..

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L’eccezione è infondata.
Sul punto, il Collegio condivide l’orientamento già espresso anche da questo Tribunale, a mente del quale «l’efficacia e la validità del verbale di proclamazione degli eletti decorr[e] dalla sua chiusura e sottoscrizione, con quel che ne consegue anche ai fini del decorso del termine per la eventuale e relativa impugnazione», tenuto conto della necessità di fissare con certezza il dies a quo dell’impugnazione (T.AR. Sicilia, sez. I, 7 dicembre 2017, n. 2822; nello stesso senso T.A.R. Campania, sez. II, 23 novembre 2016, n. 5428).
Invero non è controverso, nel caso di specie, che il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il turno di ballottaggio è stato chiuso il 2 luglio 2022.
Ne consegue la tempestività del ricorso introduttivo, con conseguente rigetto dell’eccezione di irricevibilità per tardività.
2.2.2. Può ora passarsi alla contestazione sull’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, incentrata sulla tardività del relativo deposito, nonché sulle modalità irrituali della sua presentazione.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato, infatti, notificato il giorno 11 gennaio 2023, e depositato il successivo 20 gennaio, laddove le operazioni di verificazione si sono concluse il 12 dicembre 2022.
La notifica del ricorso per motivi aggiunti è stata, pertanto, tempestiva rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 130, co. 1, c.p.a. (termine ridotto applicabile al ricorso per motivi aggiunti ex art. 43, co. 1, ultimo periodo, c.p.a.).
Il fatto che il ricorrente abbia dapprima notificato e successivamente depositato il ricorso per motivi aggiunti non ne determina l’irricevibilità né, tantomeno, l’inammissibilità.
La ratio dell’inversione, in materia elettorale, dei normali adempimenti a carico del ricorrente, con il preventivo deposito del ricorso e la sua successiva notificazione (unitamente a un decreto presidenziale che, tra le altre cose, fissa l’udienza di

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discussione della causa «in via d’urgenza»), è quella di consentire la celere fissazione dell’udienza di merito, in ragione delle note esigenze di speditezza che connotano siffatto rito speciale.
Una volta che l’udienza di merito è stata fissata, non vi è ragione per contestare al ricorrente la previa notifica del ricorso per motivi aggiunti essendo, infatti, venuta del tutto meno la ragione dell’inversione degli adempimenti normalmente previsti a carico dei ricorrenti.
Ove il ricorrente avesse, in ipotesi, dapprima depositato il ricorso per motivi aggiunti, al fine di notificarlo successivamente, nulla sarebbe cambiato nella sostanza del presente giudizio: il ricorso per motivi aggiunti, infatti, è stato proposto all’esito della verificazione e ben conoscendo, le parti in causa, la data dell’udienza pubblica di discussione, fissata al 24 marzo 2023 già il 10 novembre 2022, con la più volte citata ordinanza n. 3122/2022.
Da ciò consegue che, nonostante in linea di principio l’ordine degli adempimenti a carico del ricorrente avrebbe dovuto essere quello del previo deposito e successiva notificazione del ricorso per motivi aggiunti (art. 43, co. 1, c.p.a.); va d’altra parte considerato che una lettura eccessivamente formalistica della norma imporrebbe di addivenire alla paradossale conclusione per cui si dovrebbe considerare:

  • tardivo un ricorso per motivi aggiunti che, come nel caso di specie, è stato notificato alle controparti nel termine di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni di verificazione;
  • tempestivo un ricorso per motivi aggiunti semplicemente depositato entro i visti trenta giorni e notificato alle controparti dopo altri dieci giorni.
    Sarebbe, insomma, irragionevole sanzionare il ricorrente con l’irricevibilità (o, comunque, con l’inammissibilità) di un ricorso per motivi aggiunti, comunque notificato nel termine di trenta giorni dalla chiusura delle operazioni di verificazione, solo sulla base del fatto che il deposito dello stesso sia intervenuto successivamente a tale scadenza, senza che tale sanzione sia collegata (come invece avviene nel caso del ricorso introduttivo) all’esigenza di tutelare le ragioni di

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speditezza che connotano il rito elettorale o (quantomeno) all’esigenza di una piena tutela del diritto di difesa di tutte le parti in causa.
Ne discende l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto esso è stato comunque proposto entro il termine decadenziale, senza che al riguardo incida il fatto che il ricorrente lo abbia prima notificato e solo successivamente depositato.
2.3. Vanno ora analizzate le censure incrociate di inammissibilità, tanto del ricorso introduttivo quanto di quello incidentale, in ragione del loro preteso carattere esplorativo.
A prescindere dal fatto che non ci si spiega per quale ragione il ricorrente abbia, da un lato, sostenuto il carattere non esplorativo del proprio ricorso e, dall’altro, ritenuto invece esplorativo il ricorso incidentale (che contiene doglianze quasi del tutto sovrapponibili a quelle mosse con il primo motivo del ricorso introduttivo), si osserva quanto segue.
Come condivisibilmente affermato dal giudice di appello «Tipica del ricorso esplorativo è la circostanza, da verificare attentamente caso per caso, che il ricorrente non intende ottenere una pronuncia in grado di dissipare un’incertezza circa la valutazione giuridica di un fatto ma tende a conseguire, mediante l’istruttoria processuale, con l’esperimento dei mezzi di prova che può disporre, anche d’ufficio, il giudice (principalmente la verificazione), un risultato consistente nella più o meno ampia rinnovazione, in sede giurisdizionale, dello scrutinio dei voti espressi, nella speranza di far affiorare ex post eventuali vizi del voto ipotizzati ex ante. Si tratta, come già evidenziato da questo Consiglio, di una tipologia di ricorso la cui inammissibilità attiene al profilo teleologico e “discende dunque dal concretare un’impugnativa del genere descritto un vero e proprio abuso del processo, strumentalizzandone le potenzialità al fine del conseguimento di un interesse non meritevole di tutela” (v. la sentenza 13 giugno 2013, n. 581)» (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 gennaio 2015, n. 19).

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L’anzidetta circostanza va esclusa con riguardo al primo motivo del ricorso introduttivo, così come con riguardo al ricorso incidentale: in entrambi i casi, per quanto estese, le contestazioni dei ricorrenti (principale e incidentali) sono sufficientemente specifiche ex art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a..
Più di un dubbio potrebbe, semmai, nutrirsi in merito al secondo motivo del ricorso introduttivo; dubbio da cui si può comunque prescindere, stante l’infondatezza della relativa doglianza (al riguardo, cfr. infra).
2.4. Può ora passarsi alle eccezioni di inammissibilità parziale del ricorso introduttivo.
2.4.1. Quanto alla pretesa mancanza di un principio di prova attendibile a sostegno delle censure dedotte, se è pacifico che il ricorrente abbia prodotto una serie di dichiarazioni sostitutive, di contenuto sostanzialmente sovrapponibile e prive dell’espressa assunzione di responsabilità penale, è anche vero che:

  • la mancata contestazione delle pretese irregolarità nella fase dello scrutinio già nel corso della verbalizzazione può discendere da una non immediata percezione delle stesse (Cons. St., Ad. pl. n. 32/2014);
  • l’assunzione della responsabilità penale non è prescritta quale requisito sostanziale delle dichiarazioni sostitutive (TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 2 ottobre 2019, n. 860) e, in ogni caso, tali dichiarazioni sono state espressamente rese ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000;
  • le dichiarazioni in questione sono sufficientemente circostanziate, tanto da avere consentito nel caso di specie l’attivazione del potere istruttorio del giudicante (cfr. Cons. St., sez. II, 15 giugno 2022, n. 4870);
  • il fatto che siffatte dichiarazioni provengano da soggetti in qualche misura collegati ai candidati non incide sulla validità delle medesime, tenuto conto che, trattandosi nella maggior parte dei casi di rappresentanti di lista, è comunque sempre ipotizzabile (quantomeno) una prossimità politica con i candidati medesimi. Motivo, questo, che se, da un lato, impone un particolare rigore nella loro valutazione (TAR Sicilia, sez. I, 13 gennaio 2021, n. 122), non ne comporta

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necessariamente, dall’altro, una presunzione di inammissibilità, di invalidità o di infondatezza.
2.4.2. Quanto al superamento della prova di resistenza del primo motivo di ricorso (anche all’esito delle operazioni di verificazione, come ulteriormente specificato dal sig. Termine nell’ultima memoria), la questione non può che essere affrontata a valle dell’analisi nel merito delle censure di parte ricorrente (al riguardo, cfr. infra). 2.4.3. Passando al profilo dell’incompatibilità tra le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso introduttivo e le relative richieste, che non potrebbero sostanziarsi in una mera correzione del risultato delle elezioni, ma in un nuovo spoglio delle Sezioni contestate, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha chiesto di disporre una verificazione per il riconteggio dei propri voti.
Egli, in altre parole, non ha direttamente contestato in radice la competizione elettorale (come avvenuto, invece, nel caso deciso da C.g.a.r.s., sez. giurisd., 12 gennaio 2018, n. 9), ma ha evidenziato alcune irregolarità quale principio di prova per rimetterne in discussione l’esito, a sé sfavorevole (senza, peraltro, collegare tali imprecisioni a un principio di prova del preteso svantaggio subito; sul punto, cfr. infra).
Altra questione è, semmai, l’impossibilità di accogliere una richiesta così formulata, disponendo un conteggio parziale dei voti solo a favore del ricorrente, come da questi preteso, atteso che «Se un candidato non eletto chiede al giudice amministrativo “il riconteggio dei voti”, il giudice non può compiere una operazione formalistica e parziale limitata alla posizione del ricorrente, ma deve compiere una operazione sostanziale volta a verificare l’effettiva posizione del candidato a seguito del riconteggio non in assoluto ma in relazione agli altri candidati. E dunque il riconteggio non può che riguardare anche gli altri candidati, e tanto al fine della c.d. prova di resistenza, e soprattutto in ossequio al rispetto della volontà popolare di cui sono espressione le elezioni. Chiesto il

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riconteggio dei voti, va accertato quale sia esattamente stata tale volontà popolare. Il giudice amministrativo non potrebbe mai sostituire un candidato a un altro come vincitore, senza un ricalcolo complessivo dei voti, pena la violazione del principio del rispetto della effettiva volontà popolare» (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 31 dicembre 2021, n. 1117).
Ribadendo quanto già anticipato, pur nutrendo più di una perplessità tanto sul fatto che il secondo motivo del ricorso introduttivo non abbia natura esplorativa (cfr. par. 2.3.), quanto sulla possibilità di accogliere un’istanza di riconteggio (solamente) parziale dei voti (e solo in favore del ricorrente), il Collegio ritiene comunque assorbenti i profili di infondatezza del suddetto motivo di ricorso (sui quali, cfr. infra); circostanza che consente di prescindere dalle predette questioni.
2.5. L’analisi delle questioni di carattere preliminare può, quindi, concludersi con l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui sono stati contestati nuovi vizi, afferenti a schede non riconducibili ad alcuna delle originarie censure e, pertanto, non trasmesse dal verificatore.
L’eccezione è fondata.
È noto che, in materia elettorale, i motivi aggiunti deducibili possono consistere solo in un’esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure già ritualmente dedotte, senza che il ricorrente possa proporre nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 11 febbraio 2016, n. 610; TAR Calabria, Reggio Calabria, 10 giugno 2021, n. 515).
Nel caso di specie il ricorrente ha contestato vizi non riconducibili ad alcuna delle categorie contestate, come si avrà modo di vedere.
2.5.1. Infatti, quanto alla Sezione 28, le schede da ricercare riportavano tutte voti attribuiti a singole liste collegate al ricorrente, senza che fosse indicata la preferenza del suo nominativo quale candidato Sindaco.
Le schede non trasmesse riguardano invece casi in cui il crocesegno, oltre che sulla lista collegata al ricorrente (in cui, in un caso, è stata anche espressa una preferenza) è apposto anche sul nominativo del medesimo ricorrente, nonché su

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altra lista con preferenza per un candidato collegato ad altro candidato sindaco.
Si tratta di fattispecie affatto diverse, non riconducibili all’oggetto dell’ordinanza istruttoria.
2.5.2. Parimenti, quanto alla Sezione 37, le schede da ricercare erano riconducibili alle fattispecie individuate al par. 1.1. del fatto come i. e ii. (i. schede con contrassegno apposto su due liste collegate al ricorrente, nel caso di specie con l’espressione di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste; ii. schede con indicazione del ricorrente e voto a due liste collegate allo stesso).
Le schede non trasmesse sono riconducibili a quattro differenti fattispecie:

  • schede con segno su una lista collegata al ricorrente e preferenza per un candidato al Consiglio comunale di liste differenti;
  • schede con un segno su una lista collegata al ricorrente, con preferenza per il ricorrente medesimo e un segno su altra lista collegata ad altro candidato Sindaco;
  • schede con un segno su una lista collegata al ricorrente e una preferenza per una candidata collegata ad altro candidato Sindaco;
  • schede con un segno accanto al simbolo di una lista collegata al ricorrente. Nessuna delle superiori quattro fattispecie è riconducibile a quelle oggetto dell’ordinanza istruttoria.
    2.5.3. Passando alla Sezione 40, le schede da ricercare erano riconducibili alle fattispecie indicate al par. 1.1. del fatto come ii. e iii. (ii. schede con indicazione del ricorrente e voto a due liste collegate allo stesso; iii. schede con indicazione del ricorrente e voto a due candidati di una lista collegata, ma nello spazio destinato ad altra lista).
    La scheda contestata dal ricorrente reca un segno su una lista collegata al ricorrente, con espressione di preferenza nei suoi confronti e una seconda preferenza per un candidato al consiglio comunale collegato ad altro candidato Sindaco.

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Si tratta, ancora una volta, di fattispecie del tutto differente da quelle individuate in sede istruttoria.
2.5.4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile nella parte in cui ha contestato la mancata trasmissione di schede non riconducibili ad alcuna delle fattispecie oggetto dell’ordinanza istruttoria.

  1. Può ora passarsi al merito del ricorso.
    3.1. Al riguardo, va precisato che il ricorrente non ha gradato i motivi; né – come noto – il mero ordine di esposizione delle questioni prospettate determina in sé una gradazione dei motivi di ricorso vincolante per il giudice (Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015).
    Ciò consente al decidente, ferma restando la necessità di pronunciarsi su tutta la domanda, di vagliare, nell’ordine ritenuto più corretto, le domande di parte ricorrente.
    3.2. Al riguardo, è indubbio che le censure da questa proposte con il secondo motivo di ricorso sono di carattere nettamente più esteso (se non tout court esplorativo; cfr. par. 2.3.) e imporrebbero, quale logica conseguenza, il riconteggio delle schede elettorali in numerose Sezioni, molte delle quali sono state oggetto anche delle doglianze (ben più dettagliate) articolate con il primo motivo del ricorso introduttivo.
    Ne discende la priorità logica dell’analisi del suddetto secondo motivo di ricorso, che è infondato per le seguenti ragioni.
    Le contestazioni articolate con il secondo motivo di ricorso sono tutte riconducibili a vizi formali nella verbalizzazione:
  • “schede ballerine” con riguardo alle Sezioni nn. 8, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 32, 33, 36, 40 e 41;
  • inattendibilità dei verbali con riguardo alle Sezioni nn. 9 e 25;
  • mancata coincidenza tra il numero di votanti e il numero di schede votate con riguardo alle Sezioni nn. 17, 20, 28, 31 e 35.

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Al riguardo, va rammentato che l’attività di verbalizzazione, nella particolare materia elettorale, è connotata dalla marcata ristrettezza dei tempi e dall’essere svolta da personale non qualificato, ma volontario.
Ciò rende necessario che il ricorrente produca (quantomeno) un principio di prova in merito al fatto che le incongruenze emergenti dai relativi verbali abbiano in una qualche misura determinato l’effettiva irregolarità delle operazioni elettorali, con attribuzione ad altri candidati di un numero maggiore di voti o, comunque, con una minore attribuzione di voti a chi lamenta tali incongruenze (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 3 giugno 2020, n. 403).
Ancora di recente è stato condivisibilmente affermato che “Costituiscono irregolarità non sostanziali, inidonee a determinare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista, dal momento che la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorché non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto (Cons. Stato, Sez. II, 10 febbraio 2022, n. 984) e in quanto da simili irregolarità non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 gennaio 2021, n.475). In definitiva. essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto: art. 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità

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procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione delle garanzie di legge. Le altre anormalità, invece, quali le omissioni di adempimenti formali, costituiscono delle mere irregolarità tutte le volte che non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l’autenticità, la genuinità e la correttezza degli adempimenti (Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557; Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3151; id., 5 luglio 2005, n. 3716; id., 23 marzo 2004, n. 1542; id., 3 giugno 1996, n. 623). (Cons. Stato, Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110)” (Cons. St., sez. II, 17 novembre 2022, n. 10140).
Nel caso di specie il ricorrente ha solamente elencato le suddette irregolarità formali, senza articolare alcuna ragione per cui tali irregolarità avrebbero determinato un chiaro vulnus nei suoi confronti, al di là di un – del tutto ipotetico e indimostrato – vantaggio che egli potrebbe avere da un secondo scrutinio delle Sezioni (circostanza che, come detto, imporrebbe di qualificare come esplorativo il motivo di ricorso, dichiarandolo conseguentemente inammissibile; cfr. par. 2.3.). Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso va rigettato.
3.3. Resta da analizzare il primo motivo di ricorso introduttivo, che è in parte infondato e in parte inammissibile per il mancato superamento della prova di resistenza.
3.3.1. Si parta dalle ragioni di infondatezza.
3.3.1.1. Come anticipato, con l’ordinanza istruttoria è stata chiesto di ricercare schede riconducibili a fattispecie indicate nel par. 1.1. del “fatto” come i., ii., iii. e vi. (a cui vanno aggiunte le n. 22 schede della Sezione 28, riguardanti voti a liste collegate al ricorrente, senza espressione della preferenza), ovvero:

  • i. schede con contrassegnate due liste collegate al ricorrente, con l’espressione in alcuni casi di una preferenza per un consigliere appartenente ad una delle due liste; – ii. schede con indicazione del ricorrente e voto a due liste collegate allo stesso;
  • iii. schede con indicazione del ricorrente e il voto a due candidati di una lista collegata, ma nello spazio destinato ad altra lista;

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  • vi. schede con indicazione del simbolo della lista “Sciacca Terme Rinasce”, con indicazione di un candidato della suddetta lista e indicazione di un ulteriore candidato della lista, quest’ultimo tuttavia riportato nello spazio di altra lista della medesima coalizione.
    Le ulteriori fattispecie contestate dal ricorrente sono state non meritevoli di approfondimento in quanto già prima facie infondate.
    Esse, infatti, avevano ad oggetto schede insanabilmente nulle che:
  • o riportavano fuori dal riquadro della preferenza per il consiglio comunale la scritta “Messina” (fattispecie iv.);
  • o riportavano l’indicazione del ricorrente e un segno grafico fuori dallo spazio destinato per l’espressione di voto delle liste (fattispecie v);
  • o, infine, riportavano il voto per il ricorrente quale candidato Sindaco, unitamente al voto per due liste collegate al diverso candidato Sindaco Termine Fabio (si tratta della fattispecie “a.” delle contestazioni di parte ricorrente sulla Sezione 28).
    Quanto alla fattispecie iv., va rammentato che il voto per l’elezione del Sindaco deve essere espresso tracciando un segno grafico e non già scrivendo un nome; pertanto, l’aggiunta del nome del candidato a sindaco non può essere qualificata come un modo “rafforzato” di espressione del voto, costituendo essa un modo senz’altro vietato di esprimere la propria volontà elettorale (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 20 novembre 2015, n. 664).
    Quanto alla fattispecie v., essa rientra nel generale divieto di segni o indicazioni di cui all’art. 38, co. 7, D.P.R.S. n. 3/1960. L’anomalia di un segno grafico posto in uno spazio destinato al voto per le liste, allorquando è stata espressa la preferenza per il Sindaco barrando la relativa casella, non può essere qualificata alla stregua di una mera incertezza grafica, che imporrebbe di tutelare la volontà dell’elettore in ossequio al generale principio del favor voti, ma costituisce un vero e proprio segno di riconoscimento, in quanto tale bandito dalla legge elettorale.
    Quanto alla fattispecie “a.” delle contestazioni di parte ricorrente sulla Sezione 28,

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la presenza di un’indicazione nient’affatto univoca dell’elettore, che ha barrato due liste collegate ad altro candidato Sindaco e il nominativo del ricorrente quale candidato Sindaco, non può che determinare la nullità del voto, tenuto conto che non è dato rinvenire, dal tenore dello stesso (reso peraltro in palmare violazione del disposto dell’art. 3, co. 3, L.R. n. 35/1997), alcuna univoca affermazione della volontà dell’elettore (il quale ben avrebbe potuto, in tale fattispecie, piuttosto manifestare la propria volontà di non intendere votare alcun candidato al Consiglio comunale né alla carica di Sindaco).
3.3.1.2. Parimenti infondate sono le censure mosse dal ricorrente con riguardo alla Sezione 5, con le quali egli ha dato rilievo al fatto che il numero di preferenze complessive ai candidati al Consiglio comunale (n. 131) è incompatibile con il numero di schede attribuite a liste a questi collegate, anche tenendo conto della doppia preferenza (n. 56).
L’infondatezza della censura dipende dalle modalità di svolgimento dello spoglio. Come può leggersi nel verbale integrativo del 30 giugno 2022, la Presidente della Sezione 5 ha chiarito che «procedeva aprendo la scheda, assegnando il voto al candidato sindaco, successivamente assegnava il voto di lista ed il voto eventuale di preferenza» e che «probabilmente dando lettura delle singole preferenze espresse all’interno di ciascuna scheda, alcuni voti di lista non sono stati segnati dai membri del seggio che compilavano le tabelle di scrutinio e, quindi, probabilmente per tali motivi non riportati correttamente sui verbali».
A ciò si aggiunga che, come anche osservato dal controinteressato, da un’attenta lettura del verbale della Sezione 5, non vi sono incongruenze con riguardo ai voti complessivamente assegnati ai candidati Sindaco: su 445 votanti, sono stati complessivamente assegnati 440 voti ai candidati Sindaco, con 2 schede bianche e 3 schede nulle (cfr. p. 48 del relativo verbale).
Ne consegue l’infondatezza della relativa censura.
3.3.2. Chiarito il perimetro del giudizio e sfrondato il ricorso dalle contestazioni infondate, restano da analizzare le censure che hanno determinato lo svolgimento

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della più volte richiamata attività istruttoria.
Come anticipato, l’analisi nel merito delle suddette censure è subordinata al superamento della prova di resistenza del ricorso.
Al riguardo, va chiarito che i voti necessari al ricorrente per superare la soglia del 40% di cui all’art. 3, co. 4, L.R. n. 35/1997 non sono diciotto, come da questi erroneamente sostenuto.
Infatti, anche ove fossero stati attribuiti al ricorrente n. 18 voti ulteriori rispetto a quelli ottenuti, sarebbe inevitabilmente aumentato il numero di voti validi, con relativo innalzamento della soglia del 40%.
Ciò è ancor più chiaro ove si consideri che, nel caso di specie: i voti validi sono stati 21.788 e il ricorrente ha ottenuto 8.697 voti.
Ove egli avesse ottenuto ulteriori 18 voti (da aggiungere, ovviamente, ai complessivi voti validi, atteso che, nel caso di specie, non vi sono contestazioni volte ad annullare voti attribuiti ad altri candidati, con rimodulazione del rapporto tra voti attribuiti al ricorrente e voti complessivamente validi in senso più favorevole a quest’ultimo), i voti validi sarebbero stati n. 21.806 e i voti del ricorrente n. 8.715; il che si traduce in una percentuale dello 39,99% dei voti, inferiore alla soglia necessaria per l’elezione del ricorrente già al primo turno della competizione elettorale.
Nel caso di specie, le schede – in tesi favorevoli al ricorrente – che il verificatore ha ritenuto corrispondenti a quelle oggetto dell’ordinanza istruttoria sono state ventiquattro; ad esse vanno aggiunte due schede favorevoli al controinteressato sig. Termine.
Anche ove, per mera ipotesi, tutte le suddette n. 24 schede riportassero voti validi (ritenendo contemporaneamente nulle le n. 2 schede riportanti voti teoricamente riferibili al controinteressato Termine; dichiarazione di nullità che sarebbe del tutto illogica, tenuto conto della sovrapponibilità dei vizi che tali schede presentano rispetto a quelle favorevoli al ricorrente, che sarebbero invece ritenute valide), il

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ricorrente potrebbe al più raggiungere il numero complessivo di n. 8.721 voti,con aumento dei voti validi a n. 21.812; il che si tradurrebbe – ancora una volta – in una percentuale del 39,99% delle preferenze complessive.
In altre parole, il ricorrente – anche nell’ipotesi a sé più favorevole – rimarrebbe inevitabilmente al di sotto della soglia del 40% di cui all’art. 3, co. 4, L.R. n. 35/1997.

  1. Il sostanziale rigetto delle doglianze del ricorrente impone di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo al ricorso incidentale.
  2. Stante quanto precede, il Collegio, estromesso dal presente giudizio l’Ufficio centrale elettorale perché privo di legittimazione passiva:
  • dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile e lo rigetta nel resto;
  • dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
  • dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
    Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della complessità e ampiezza delle questioni trattate.
    Nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite. P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
  • estromette dal giudizio l’Ufficio centrale elettorale;
  • dichiara:
    i. il ricorso introduttivo in parte inammissibile e lo rigetta nel resto; ii. inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
    iii. improcedibile il ricorso incidentale.
    Spese compensate tra le parti costituite.
    Nulla per le spese con riguardo alle parti non costituite.
    Dispone che a cura della Segreteria la sentenza sia trasmessa al Sindaco del Comune di Sciacca e al Prefetto di Agrigento ai sensi dell’art. 130, c. 8, c.p.a.

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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Fabrizio Giallombardo
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Federica Cabrini

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