Dipende dalle riduzioni di fornitura idrica e inadempienze da parte di Sicilacque.

Con una durissima presa di posizione la Consulta delle Associazioni di AICA si è rivolta al Presidente dell’Assemblea dei Soci, al C.D.A. e al Direttore Generale di AICA, al fine di porre in discussione i rapporti statuiti dalla Convenzione del 2004 con Siciliacque S.p.A., concessionario del cosiddetto “Sovrambito”.

In un articolato documento a firma del presiedente il Presidente della Consulta, Alvise Gangarossa, viene evidenziato come la Convenzione, “non rispettata nei termini pattuiti, è una delle cause della mancanza di acqua che attanaglia maggiormente le comunità di Agrigento e Caltanissetta, con le conseguenti responsabilità in capo alle funzioni istituzionali che non hanno ottemperato ai loro compiti”.

Come già affermato da ATI in una lettera inviata al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti il 08/04/2024: “…l’attuale “penuria d’acqua” non deriva dalle sorgenti proprie dell’Ambito di Agrigento, non presentanti significative riduzioni di livello, quanto dalle riduzioni di fornitura idrica di Sovrambito, la cui regolazione è demandata alle competenze della Regione Siciliana.”

Il Sovrambito-Siciliacque ha quindi gradualmente decurtato la forntura idrica ad AICA prima del 20% e poi del 40 %. Come è noto, AICA per garantire la regolare fornitura idrica alle proprie utenze dipende per oltre il 60% dai trasferimenti di fornitura idrica da parte di Siciliacque S.p.A., non avendo il Gestore d’Ambito, di concerto con ATI, tempestivamente avviato delle procedure che potessero diminuire la dipendenza idrica dal sovrambito.

È grave a nostro avviso come anzi con AICA il rapporto tra l’acqua fornita da Siciliacque e l’acqua prelevata da fonti proprie sia passato dal 40% (durante la Gestione del commissariamento prefettizio di Girgenti Acque) al 60% attuale. Questa condizione ha gettato il nostro Ambito in una crisi idrica che per severità non ha eguali rispetto al resto della Sicilia. Il razionamento idrico nella provincia di Agrigento sta comportando intervalli di erogazione idrica anche di 15/20 giorni, con conseguenti gravi danni dal punto di vista igienico sanitario e potenziali rischi di squilibrio dell’ordine pubblico.

La crisi idrica dell’Ambito di Agrigento, ha quindi raggiunto un livello di gravità tale da richiedere l’utilizzo di misure specifiche per essere affrontata e risolta.

Come già affermato recentemente da parte della Consulta, la diminuzione delle piogge non può essere l’alibi dietro al quale possono essere nascoste le responsabilità politiche di questa grave situazione, a più livelli.

In relazione a quanto appena affermato si illustrano di seguito le inadempienze del livello Regionale e del Gestore di Sovrambito Siciliacque S.p.A. rispetto agli adempimenti di legge e a quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Regione nel 2004.

La Legge Regionale n.19 dell’11 agosto 2015, all’art. 6 così recita: Gestione del sistema acquedottistico della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione valuta la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio del diritto di recesso dalla Convenzione con Siciliacque S.p.A. ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della stessa al fine di allinearla ai principi generali dell’ordinamento giuridico statale e comunitario diretti a garantire la possibilità di accesso, secondo criteri di solidarietà, all’acqua in quanto bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché alle direttive emanate dall’Autorità nazionale per l’energia elettrica ed il gas.

Non risulta che il Presidente della Regione abbia mai valutato la sussistenza dei presupposti per recedere dalla convenzione con Siciliacque S.p.A., né che siano state fatte le ulteriori valutazioni richiamate dall’art. 6, soprattutto in riferimento alla garanzia di fornitura idrica secondo i criteri di solidarietà e del diritto di accesso all’acqua in quanto bene essenziale e pubblico. Al contrario vi sono stati diversi episodi che hanno richiesto l’intervento del Prefetto di Agrigento per dissuadere il Sovrambito dall’intenzione di ridurre ulteriormente la fornitura idrica ad AICA se questa non avesse onorato il corposo debito accumulato, di ben 18 milioni di euro, per il quale è in corso un contenzioso tra i due Gestori.

La convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e Siciliacque S.p.A. il 20/4/2004, è stata convenuta nell’offerta economica, ed è stata aggiudicata sulla base di precetti vincolanti, quali: la realizzazione di “interventi prioritari previsti nell’APQ (Accordo di Programma Quadro)”, “interventi extra APQ e di manutenzione straordinaria”, da svolgersi dal 1° al 6° anno, dal 1° al 10° anno, dall’11° al 20° anno, ed a seguire dal 21° al 30° anno e dal 31° al 40° anno.

I principi fissati prevedevano a carico di Siciliacque interventi e investimenti per migliorare la condizione degli invasi, rifacimento degli acquedotti, trattamenti di potabilizzazione, completamento dighe, ancora oggi largamente trascurati e fortemente bisognosi di interventi strutturali.

Di seguito rappresentiamo l’andamento della gestione degli “interventi”: dal 1° al 6° anno, interventi fissati prioritari in € 264.309.080,00, realizzati € 136.186.000,00 = 128.123.080 (- 49%); dal 1° al 10° anno, interventi complessivi fissati € 301.729.481,00, realizzati € 138.713.980,00 =-163.015.501,00 (-54%); dal 1° al 18° anno (dall’ultimo bilancio depositato), interventi complessivi fissati in € 365.803.269,00, realizzati € 232.914.248,00 (al 31/12/2022) = – 132.889.021,00 (-36%); dal 19° al 30° anno (dal 1/1/2023-al 31/12/2034) sono stati fissati interventi per € 116.950.842, che sommati ai non realizzati pari ad € 132.889.021 (del periodo 2004-2022), si determinano in € 249.839.863,00 le opere da realizzare entro il 2034, per le quali è necessario acquisire con certezza il piano programma finanziario.

Comunque, vi è da constatare riguardo agli interventi prefissati alla data dell’offerta e Convenzione, le opere e i lavori unitari previsti per tipologia e progetto, rispetto agli effettivi realizzati; poiché quanto prefissato può essere lievitato nei costi nelle fasi della realizzazione e quindi in termini di valore, quanto ritenuto realizzato, potrebbe essere inferiore rispetto alle opere unitarie che andavano realizzate negli anni trascorsi. In tal caso il valore di quanto da realizzare sarebbe certamente superiore, entro il 31/12/2034.

SI PRECISA CHE NON RISULTA VI SIANO STATI APPORTI DI CAPITALE CON FONDI PROPRI DA PARTE DEI SOCI PRIVATI IN SICILIACQUE; essi si sono limitati a gestire i flussi della gestione propria aziendale, senza alcun apporto finanziario, quindi non hanno partecipato finanziariamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali e alle manutenzioni straordinarie.

Tra gli interventi prioritari previsti nell’Accordo di Programma Quadro da realizzare entro 6 anni dalla stipula della convenzione (2004), figurano molte opere strategiche che ancora oggi attendono di essere realizzate e che con molta probabilità avrebbero risparmiato a tutta la Sicilia una così grave emergenza idrica.

Di seguito l’elenco sintetico delle opere definite prioritarie:

– Rifacimento dell’acquedotto Favara di Burgio (entro tre anni)

– Rifacimento dell’acquedotto Dissalata Gela-Aragona (entro tre anni)

– Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest (entro tre anni)

-Potenziamento del potabilizzatore di Sambuca (capacità di 28 milioni di metri cubi l’anno)

– Completamento della diga di Blufi (14 milioni di metri cubi l’anno)

– Realizzazione delle opere di vettoriamento delle acque del fiume Sosio – Verdura all’invaso Garcia (10 milioni di metri cubi l’anno)

– Completamento dell’invaso Gibbesi (3 milioni di metri cubi l’anno)

– Risanamento della diga di Ancipa (24 milioni di metri cubi l’anno); e comunque, nell’intero arco del tempo trascorso, opere e lavori sugli Acquedotti dell’Alcantara, dell’Ancipa, di Blufi, del Casale, della Dissalata Gela-Aragona, della Dissalata di Nubia, del Fanaco-Madonie Ovest, del Favara di Burgio, del Garcia, delle Madonie Est, di Montescuro Est ed Ovest, di Vittoria-Gela; tali da sviluppare non meno di 100 milioni di metri cubi di acqua l’anno.

Inoltre Siciliacque S.p.A. preleva acqua dagli invasi e reti siti in territorio di pertinenza dell’Ambito Unico di Agrigento, e la rivende al Gestore AICA, il quale la somministra ai Comuni Agrigentini. In particolare: dal Favara di Burgio in territorio di Caltabellotta; dai Pozzi di Burgio; dai Pozzi Feudotto di Menfi, dal bacino idrografico contiguo di Cammarata-Castronovo di Sicilia del Fanaco, Sorgente Bocche di Sant’Andrea, Piano Leone.

E’ chiaro che la mancata realizzazione degli interventi prioritari e necessari, ha comportato la non prevista produzione di acqua che è oggi la causa della crisi idrica nei territori, nelle comunità, con le conseguenze che sono dinanzi agli occhi di tutti; dunque sussistono le relative responsabilità in capo ai soggetti ai quali competeva la realizzazione del programma previsto.

Il mancato rispetto dell’impegno contrattuale, presupposto della Concessione, ha comportato l’incompleta realizzazione e quindi la mancata produzione di acqua dagli invasi poc’anzi menzionati per una quantità di oltre 50 milioni di metri cubi d’acqua all’anno.

Alla Regione Siciliana, alla Presidenza e agli Assessorati relativi, competeva garantire il tempestivo avvio e completamento delle opere:

– entro il 31 dicembre del quarto anno di ogni quinquennio di vigenza della convenzione con Siciliacque, verificare e controllare il programma attuativo del successivo quinquennio, propostogli di volta in volta, da Siciliacque (art.17 della Convenzione);

– verificare lo stato della gestione delle infrastrutture affidate e degli interventi programmati ed effettuati;

– vigilare e controllare sulla gestione e sull’esecuzione degli interventi programmati, dettando le direttive necessarie per rispettare il Piano degli Interventi. Quindi ci domandiamo se dette verifiche, controlli, approvazioni, disapprovazioni, o intimazioni ad eseguire le opere, ci siano state o no, visto che gli impegni contrattuali imprescindibilmente presi non sono stati mantenuti.

Quanto sopra risponde ai principi di trasparenza e pubblicità a cui le pubbliche amministrazioni dovrebbero conformarsi.

Si precisa che alla Regione Siciliana competeva e compete il cosiddetto “Controllo Analogo” previsto dai dettati di legge in materia di Contratti Pubblici e dall’ANAC, in particolare i testi dei D.lgs. 163/2006, 50/2016, 36/2023, e linee guida. Oltre all’aspetto inerente agli investimenti, la Convenzione prevedeva a carico di Siciliacque S.p.A. un andamento gestionale di costi e ricavi ben precisati, in misura efficiente ed efficace.

Considerato che dai Bilanci Consuntivi, i costi per materie, servizi e personale, nell’arco del periodo, risultano eccessivi anche in relazione ai ricavi conseguiti, rispetto ai costi e ricavi previsti nell’offerta che costituiva il presupposto per l’aggiudicazione e per la conseguente Convenzione, si evince che tali margini-flussi economici mancanti hanno costituito pregiudizio alla capacità di investimento economico-finanziario in infrastrutture.

Tale pregiudizio ha determinato per gli acquirenti dell’acqua quali i Gestori (AICA), un maggiore costo al metro cubo, che è stato ribaltato a cascata in bolletta ai Cittadini e alle Imprese, che quindi hanno pagato cifre consistenti, per ritrovarsi infine con le carenze d’acqua attuali.

Quindi ci chiediamo: se la Regione Siciliana e i suoi Assessorati, abbiano svolto il controllo economico-finanziario necessario, poiché rientrante propriamente nei compiti del cosiddetto “Controllo Analogo”.

Le inadempienze contrattuali evidenti, costituivano e costituiscono le fattispecie per cui ai sensi degli art. 29 e 30 della Convenzione si poteva già procedere alla Risoluzione e Revoca della Convenzione “…per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico.”

A quanto appena affermato si aggiunga la pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n.231/2020, decisione del 22/10/2020, nella quale si afferma il principio dell’unicità d’Ambito e la sostanziale illegittimità di ogni altra fattispecie di governo del SII sia esso costituito da sub-ambiti o sovrambiti, e si ribadisce tale principio dell’unicità dell’Ambito previsto dagli art. 147 e 149 bis del dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Fin qui la lettera – documento di denuncia della Consulta delle Associazioni di AICA, inviata per conoscenza anche al Presidente della Regione Sicilia On. Schifani, All’Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità On. Roberto Di Mauro, all’Assemblea Territoriale Idrica, al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti e al Prefetto di Agrigento dott. Filippo Romano

Si ricorda che le Associazioni aderenti alla Consulta sono: Agrigento Punto e a Capo, Associazione Titano, A Testa Alta, Centro Studi De Gasperi, CodaconsSede Provinciale di Agrigento, Comitato Civico Cantavenera, Ethikos Aps, Konsumer – Agrigento.